Pos. II   Prot. N. / 309.11.07 


Oggetto: Procedimenti autorizzatori per infrastrutture di comunicazione elettronica ex art. 87 d. lgs. 259/2003 - Parere igienico sanitario - Competenza.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento territorio ed ambiente

PALERMO

p.c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento per l'assistenza sanitaria ed
ospedaliera e la programmazione e la
gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO





1 - Con nota del servizio 8 prot. 91962 del 18 dicembre 2007 ( corredata dell'intercorsa corrispondenza con l'ARPA ) codesto Dipartimento, su richiesta dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente , ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 87 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, viene disposto che la prescritta autorizzazione degli Enti locali venga rilasciata "previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità...".
L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, organismo di cui al suddetto art. 14 l. 36/2001, lamenta che in alcuni casi viene altresì richiesto un parere igienico sanitario al Dipartimento di prevenzione delle AUSL discendente dall'art. 220 del R.D. 1265/1934 abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 3/2001, generando così sovrapposizione di competenze e talora valutazioni diverse tra i pareri riferiti allo stesso impianto.
Viene perciò chiesto l'avviso dello Scrivente "sia in ordine al ruolo della Direzione prevenzione nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 87, anche alla luce di quanto indicato in materia di inquinamento elettromagnetico per la stessa Direzione dall'allegato E del regolamento dell'ARPA Sicilia (parere igienico sanitario)..che sulla vigenza ed attualità della circolare Ass. sanità n. 1004 del 12/08/1999, valutando su quest'ultimo punto, in caso di parere affermativo, se le competenze nella stessa previste si ritengono essere state o meno assorbite dall'ARPA, dopo la sua istituzione avvenuta con la L.R. n.6/2001".

2 - Come evidenziato da codesto Dipartimento e dall'Agenzia interessata, il soggetto cui compete l'accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ai sensi del primo comma dell'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, è senza dubbio l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in quanto individuata dall'art. 14 della l. n. 36 del 2001. Tale preventivo accertamento risulta essere l'unico espressamente prescritto dal suddetto d. lgs. 259 quale atto prodromico al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale.
Come, del resto, rilevato dall'ARPA l'appesantimento del procedimento previsto dal codice delle comunicazioni ( d. lgs. 259/2003 ) contravverrebbe alla ratio della riforma di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni ( così Consiglio di Stato VI, sent. 889 del 2006 ). Un iter autorizzatorio ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 in parola costituirebbe violazione dei principi fondamentali di tempestività e contenimento dei termini ( Consiglio di Stato VI, sent. 6439 del 2006 ).
Il parere che, come riferito dall'ARPA, viene a volte richiesto ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL ai sensi dell'art. 220 del R.D. n. 1265 del 1934 (abrogato dall'art. 136 del d. lgs. n. 378 del 2001 ) riguardava l'igiene dei fabbricati in sé e per sé considerati (cosiddetta salubrità degli edifici ) e non già l'igiene ambientale (così Cons. di Stato V, sent. N. 670 del 1987 ), differenziandosi, pertanto in ogni caso dall'accertamento devoluto all'Agenzia in parola.
Le norme sopravvenute in materia edilizia sostitutive del suddetto art. 220 e contenute nel Testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, disciplinano il certificato di agibilità che richiede il parere della competente ASL. E' in questo caso evidente l'assoluta differenza dell'accertamento finalizzato al detto certificato ( successivo all'ultimazione dei lavori ed attestante le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati ) rispetto a quello preventivo prescritto dal comma 1 dell'art. 87 del d. lgs. n. 259 di competenza dell'ARPA e concernente la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Scopo di questo controllo di tipo sanitario ambientale è fondamentalmente l'esame dell'incidenza dell'installazione delle realizzande infrastrutture sui limiti di esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico e la progressiva minimizzazione della stessa esposizione ai campi medesimi.
A prescindere, pertanto, dall'intervento delle Aziende sanitarie in occasione del rilascio del certificato di agibilità e di ogni altro intervento loro richiesto dal Sindaco quale organo preposto alla vigilanza sulle costruzioni o alla competenza ascrittagli in materia di igiene e sanità pubblica, va definito il rapporto tra le stesse e l'ARPA in materia di politiche sanitarie-ambientali.
Il regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, approvato con D.A. dell'1 giugno 2005 e pubblicato in GURS n. 29 del 2005, definisce nella parte quarta i rapporti dell'Agenzia con gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni, prescrivendo all'art. 35 l'esercizio coordinato da parte dell'Agenzia e delle Aziende sanitarie di funzioni ed attività di controllo aventi valenza sia ambientale che sanitaria, distinguendo le competenze esclusivamente attribuite e rinviando all'allegato E dello stesso regolamento.
Va evidenziato che con il suddetto regolamento non possono essere certamente individuate competenze istituzionali non previste da apposite disposizioni normative. Pertanto, le competenze ascritte al Dipartimento di prevenzione delle AUSL dal citato allegato E del regolamento vanno ricondotte a competenze altrimenti disposte normativamente.
Come rilevato da codesto Dipartimento, l'art. 33 del regolamento individua in apposito accordo di programma lo strumento per definire le modalità ed i livelli di integrazione tra politiche sanitarie ed ambientali.
Pertanto, nella considerazione che il citato allegato E ha individuato genericamente in materia di inquinamento elettromagnetico una competenza del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie concretantesi in un "parere igienico sanitario", sarà in occasione della definizione dell' accordo di programma di cui al suddetto art. 33 che verranno specificatamente distinte ( definendone la base normativa ) e ricondotte ai diversi organismi le competenze da esercitarsi e le relative modalità.
Quanto alla valenza della circolare dell'Assessore per la sanità n. 1004 del 1999, emanata - come evidenziato nella richiesta di parere - precedentemente all'istituzione dell'ARPA Sicilia e quando la prevenzione in materia ambientale era di competenza del Servizio sanitario, si rileva che una volta separati all'interno del concetto di prevenzione i due aspetti della sanità e dell'ambiente, i cui poteri e controlli vengono attribuiti a soggetti diversi ( v. d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 61 del 1994 ), la competenza in materia ambientale viene ora ascritta all'ARPA. Pertanto, il contenuto della circolare in parola può essere fatto proprio dai soggetti ora competenti ove ritenuto tuttora utile.
Il presente parere si porta a conoscenza dell'Assessorato della sanità per eventuali valutazioni di competenza.
Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti che volessero essere richiesti allo Scrivente alla luce delle suindicate valutazioni.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale